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Sez. 3, Sentenza n. 6407 del 30/06/1998 (Rv. 516826 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Causa - Rischio dell'inadempimento - Esclusione - Funzione di garanzia - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516826-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto aleatorio) è non già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva la quale è del tutto indipendente dall'effettivo "rischio" di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio (o il bene offerto in garanzia reale) sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)