Sez. L, Sentenza n. 1655 del 26/02/1985 (Rv. 439628 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - NON DECORRENZA IN PENDENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO NON DOTATO DI STABILITÀ - LAVORO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DI UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI CHI HA AGITO PER L'ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - NON DECORRENZA IN PENDENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO NON DOTATO DI STABILITÀ - LAVORO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DI UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI CHI HA AGITO PER L'ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE.*
La situazione d'inferiorità del lavoratore subordinato, che giustifica la non decorrenza, in pendenza di un rapporto di lavoro non dotato di stabilità, della prescrizione del diritto alla retribuzione, è configurabile soltanto nei confronti del datore di lavoro e non anche pertanto, ove trattisi di rapporto di lavoro alle dipendenze di un'associazione non riconosciuta, in relazione alla responsabilità solidale che, ex art. 38 cod. civ., grava sui soggetti che hanno agito in nome e per conto della associazione stessa. (V 5572/79, mass n 402164).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)