Sez. U, Sentenza n. 5572 del 25/10/1979 (Rv. 402164 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART 1957 COD CIV - FIDEJUSSIONE SEMPLICE E FIDEJUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA - IMPEDIMENTO DELL'EFFETTO ESTINTIVO DELLA FIDEJUSSIONE - DIFFERENZE FRA LE DUE IPOTESI.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART 1957 COD CIV - FIDEJUSSIONE SEMPLICE E FIDEJUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA - IMPEDIMENTO DELL'EFFETTO ESTINTIVO DELLA FIDEJUSSIONE - DIFFERENZE FRA LE DUE IPOTESI.*
L'art 1957 cod civ, nella parte in cui pone a carico del creditore l'Onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (od in quello di due mesi, nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'Estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, prevista come normale dall'art 1944 primo comma cod civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, puo conseguire soltanto all'Azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'Azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorieta dell'obbligazione di quest'ultimo non puo tradursi anche in un carattere di sussidiarieta, incompatibile con la disciplina della solidarieta passiva, ove ciascuno dei condebitori puo essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore. (Conf 3952/77; (Conf 2898/76, mass n 381656; (Conf 688/76, mass n 379329; (contra 2263/77, mass n 385981; (contra 1780/74, mass n 369965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)