Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 07/03/1992 (Rv. 476106 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti - In genere | Azione esecutiva promossa dagli istituti di credito fondiario - Omissione della notifica dal titolo contrattuale esecutivo - Operatività nei confronti dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa - Condizione - Accollo del mutuo da parte di detti terzi - Irrilevanza.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti - In genere
Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 40 e 43 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)