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Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 07/03/1992 (Rv. 476106 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti - In genere | Azione esecutiva promossa dagli istituti di credito fondiario - Omissione della notifica dal titolo contrattuale esecutivo - Operatività nei confronti dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa - Condizione - Accollo del mutuo da parte di detti terzi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476106-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti - In genere

Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 40 e 43 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)