Sez. 3, Sentenza n. 5906 del 17/03/2006 (Rv. 592235 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Deposito del titolo e del precetto - Finalità - Termine ex art. 557, secondo comma, cod. proc. civ. - Carattere perentorio - Esclusione - Produzione tardiva - Validità - Fondamento - Azione esecutiva promossa dagli istituti di credito fondiario - Notifica del titolo contrattuale esecutivo - Irrilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la relativa regolarità formale al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio (art. 557, secondo comma, cod. proc. civ.), sicché non è nulla l'ordinanza di vendita ove tali atti vengano allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma, la notificazione del titolo contrattuale esecutivo non essendo invero nemmeno richiesta ai fini della promozione dell'azione esecutiva sull'immobile ipotecato laddove trattisi di realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari da parte degli istituti di credito fondiario (artt. 20, terzo comma, 40 e 43 r.d. n. 646 del 1905).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 557, Cod. Proc. Civ. art. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)