Sez. L, Sentenza n. 7429 del 10/08/1996 (Rv. 499155 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Sopravvenienza della legge istitutiva del Tribunale di Torre Annunziata - Devoluzione degli affari civili pendenti davanti al Tribunale di Napoli - Applicabilità per le controversie pendenti in grado d'appello - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
Il disposto dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1992 n. 126 istitutiva del Tribunale di Torre Annunziata, secondo cui tutti gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di Napoli al momento dell'inizio del funzionamento del nuovo ufficio giudiziario, ad eccezione delle cause già passate in decisione, sono devoluti alla cognizione del Tribunale di Torre Annunziata, se appartenenti alla sua competenza per territorio, non trova applicazione per le controversie pendenti in grado d'appello, essendo la competenza funzionale ed inderogabile del giudice d'appello determinata, in senso proprio, non secondo criteri di competenza per territorio, ma in base alla relazione intercorrente tra il giudice che ha emesso la sentenza appellata e quello investito dell'appello.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 126 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)