Sez. 3, Ordinanza n. 14440 del 29/05/2025 (Rv. 674627-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Iscrizione ipotecaria - Richiesta di cancellazione al conservatore - Rifiuto - Reclamo alla Corte d'appello ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.p.c. - Decreto di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Contestazione del diritto all'iscrizione ipotecaria - Differenze - Decisione - Idoneità al giudicato - Conseguenze. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.
Cod. Civ. art. 2888, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)