Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3279 del 18/02/2015 (Rv. 634483 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Iscrizione ipotecaria - Richiesta di cancellazione al conservatore - Rifiuto - Reclamo alla Corte di Appello - Decreto di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
E inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto della corte di appello, emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 cod. civ. e 113 disp. att. cod. civ., sul rifiuto di cancellazione di iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, giacché tale decreto - reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa, essendone l'istante unica parte e non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi (bensì il regolamento, secondo legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare) - non è suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto alla cancellazione o sull'inesistenza del diritto all'iscrizione in capo a colui che l'abbia chiesta ed ottenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2888, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)