Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23578 del 18/11/2016 (Rv. 642687 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Ordinanza di correzione - Statuizione di condanna alle spese del procedimento di correzione - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa ed una soccombente, sicché avverso l'ordinanza che, nel disporre tale correzione ai sensi dell'art. 288 c.p.c., abbia condannato una di esse al pagamento delle spese del corrispondente procedimento, è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, perchè non impugnabile con il rimedio di cui all'ultimo comma del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)