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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013 (Rv. 627802 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento di correzione di errori materiali - Pronuncia sulle spese processuali - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627802-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)