Sez. 3, Sentenza n. 13643 del 16/06/2014 (Rv. 631180 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI | Efficacia probatoria ex art. 1835 cod. civ. - Limiti - Prova contraria alle risultanze delle annotazioni - Ammissibilità.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI
In tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate. Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)