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Sez. 1, Sentenza n. 14014 del 27/09/2002 (Rv. 557666 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI | Efficacia probatoria ex art. 1835 cod. civ. - Limitazione alle annotazioni effettivamente apposte sul libretto - Conseguenze - Presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate - Insussistenza - Prova contraria alle risultanze delle annotazioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557666-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI

In tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dal comma secondo dell'art. 1835 cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che, secondo i principi generali in tema di prova, è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)