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Sez. 3, Sentenza n. 1282 del 07/06/1971 Ud. (dep. 31/07/1971) Rv. 118957 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - DISCIPLINA - INCARICO EFFETTUATO CON LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA CANCELLERIA DEL GIUDICE D'APPELLO - FIRMA DEL RICORRENTE NON AUTENTICATA - INVALIDITA DELL'INCARICO E INAMMISSIBILITA DEI MOTIVI.*
Stato
decisa il 1971-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118957-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - DISCIPLINA - INCARICO EFFETTUATO CON LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA CANCELLERIA DEL GIUDICE D'APPELLO - FIRMA DEL RICORRENTE NON AUTENTICATA - INVALIDITA DELL'INCARICO E INAMMISSIBILITA DEI MOTIVI.*

A norma dell'art 529, comma primo, cod proc pen l'incarico di sottoscrivere i motivi di ricorso per Cassazione, quando viene conferito ad avvocato diverso da quello che difese il ricorrente nel precedente grado, deve essere attribuito ad un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione con la dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere dinanzi al quale viene fatta la dichiarazione o con atto ricevuto o autenticato da notaio. Pertanto, non e valido il conferimento dell'incarico al difensore effettuato con lettera raccomandata inviata alla cancelleria del giudice di appello, se la firma del ricorrente non e autenticata da notaio e, di conseguenza, devono ritenersi inammissibili i motivi di ricorso sottoscritti dal predetto difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)