Sez. 4, Sentenza n. 6904 del 08/06/1981 Ud. (dep. 10/07/1981) Rv. 149745 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - MOTIVI - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE CON DICHIARAZIONE IN CALCE AI MOTIVI - SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON CUI SI CONFERISCA L'INCARICO - AUTENTICAZIONE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - MOTIVI - SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE CON DICHIARAZIONE IN CALCE AI MOTIVI - SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON CUI SI CONFERISCA L'INCARICO - AUTENTICAZIONE - NECESSITÀ.*
In virtù del carattere tassativo dell'art. 529 cod. proc. pen. sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione presentati e sottoscritti da avvocato, la cui nomina risulti da una dichiarazione contestuale ai motivi stessi con in calce la firma dell'imputato priva di alcun carattere di autenticità. (nella specie sono stati dichiarati inammissibili i motivi di ricorso presentati e redatti da avvocato diverso da quello che aveva proposto impugnazione, successivamente a quest'ultima, sottoscritti dal redattore e dal ricorrente imputato, il quale, in calce ai motivi medesimi, aveva sottoscritto pure un generico mandato al nuovo difensore; detti motivi furono presentati tempestivamente). (sulla necessità dell'autentica della sottoscrizione, come limite invalicabile alla libertà di Forma mass. 146012 anno 1980, mass 144989 anno 1980, mass. 118957 anno 1971, mass. 113594 anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)