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Sez. 1, Sentenza n. 7627 del 14/08/1997 (Rv. 506800 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Interessi extralegali previsti in contratto di mutuo stipulato da società in amministrazione straordinaria - Pattuizione relativa - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506800-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

L'osservanza dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ. non esige che il patto scritto, da detta norma previsto, indichi specificamente il maggior saggio di interessi, essendo invece sufficiente la determinabilità di quel saggio, anche "per relationem", mediante rinvio ad elementi estrinseci al contratto o comunque a criteri, sicuramente ed obiettivamente rilevabili, che ne consentano la concreta qualificazione. Pertanto, contiene una valida pattuizione di interessi extralegali il contratto di mutuo, tra una società in amministrazione straordinaria e l'istituto finanziatore, perfezionatosi sulla base di una richiesta scritta del commissario che faccia riferimento al D.M. 12 febbraio 1981, il quale fa espressa menzione ad interessi sino a concorrenza dell'ammontare determinato - secondo il tasso per la clientela primaria ("prime rate") - in sede di Associazione Bancaria Italiana.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 212, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 212, Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)