Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485203 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi | Patto sulla misura extralegale - Forma scritta - Indicazione specifica del tasso pattuito - Necessità - Esclusione - Fissazione di criteri che ne consentano la quantificazione - Sufficienza.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi
In tema di fissazione degli interessi in misura ultralegale, l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" ex art. 1284 non richiede di necessità che il documento negoziale contenga l'indicazione specifica del tasso pattuito, ma può essere assolto mediante la fissazione di criteri, sicuramente prevedibili ed obiettivamente rilevabili, che ne consentano la concreta quantificazione, come nel caso di riferimento ad un tasso variabile in misura corrispondente a quella fissata dal d.P.R. 16 aprile 1959, n. 426 o da organi pubblici nell'esercizio di poteri e di procedimenti stabiliti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)