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Sez. L, Sentenza n. 4948 del 28/10/1978 (Rv. 394676 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - MODALITA - INOSSERVANZA - ONERE DI TEMPESTIVA DENUNCIA - OMISSIONE - SANATORIA - DEDUZIONE DELLA NULLITA DELLA PROVA PER DECADENZA IN LUOGO DELLA VIOLAZIONE DELLE MODALITA DI ESAME DEI TESTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394676-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - MODALITA - INOSSERVANZA - ONERE DI TEMPESTIVA DENUNCIA - OMISSIONE - SANATORIA - DEDUZIONE DELLA NULLITA DELLA PROVA PER DECADENZA IN LUOGO DELLA VIOLAZIONE DELLE MODALITA DI ESAME DEI TESTI - IRRILEVANZA.*

Le modalita relative all'escussione dei testi non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma al potere dispositivo delle parti, le quali, anche nel caso che la violazione di tali modalita importi nullita, devono opporla immediatamente nella prima udienza o difesa successiva all'atto che si assume inficiato da nullita, determinandosi, in caso contrario, la sanatoria ex art 157 cod proc civ, la quale non e impedita dal fatto che la parte abbia eccepito, anziche la violazione delle modalita di escussione, la nullita della prova per l'asserita decadenza dal diritto di assumerla.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)