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Sez. 3, Sentenza n. 611 del 27/01/1981 (Rv. 411100 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE TARDIVA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - AUDIZIONE DEL TESTE SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411100-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE TARDIVA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - AUDIZIONE DEL TESTE SENZA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE.*

Le nullita attinenti alla deduzione ed all'assunzione di prove testimoniali sono relative, e percio sanabili per acquiescenza della parte a svantaggio della quale la prova si sia svolta. Pertanto, qualora sia sentito un teste, che il giudice abbia ammesso sebbene sia stato indicato dalla parte interessata dopo il termine da lui fissato, senza alcuna opposizione della controparte, che abbia anzi assistito all'escussione, la nullita derivante dalla tardiva indicazione deve ritenersi sanata. (Conf 4948/78, mass n 394676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)