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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8417 del 10/04/2014 (Rv. 630159 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Azione di equa riparazione per durata irragionevole - Legittimazione passiva e termine di decadenza - "Translatio" del giudizio presupposto dal giudice ordinario al giudice amministrativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630159-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In caso di declinatoria della giurisdizione ordinaria e "translatio iudicii" al giudice amministrativo, si ha prosecuzione di un unico giudizio, sicché, per l'azione di equa riparazione ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la legittimazione passiva ex art. 3 spetta sia al Ministro della Giustizia che al Ministro dell'economia e delle finanze ed il termine di decadenza ex art. 4 decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la sentenza resa dal giudice munito di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 com. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 com. 4 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 com. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)