Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4484 del 21/02/2013 (Rv. 625563 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza declinatoria della giurisdizione - "Translatio judicii" - Processo riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione - Unicità rispetto a quello originario - Sussistenza - Individuazione del giudice territorialmente competente - Momento determinativo - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Riferibilità alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda - Necessità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., assume rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi. (Nella specie, in relazione ad una controversia di pubblico impiego, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva declinato la propria competenza poiché aveva preso in considerazione la sede di lavoro in atto al momento della riassunzione, mutata in epoca anteriore alla declaratoria di difetto di giurisdizione, e non, invece, l'originario luogo di lavoro esistente al momento della proposizione del ricorso al TAR).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)