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Sez. 3, Sentenza n. 14103 del 27/06/2011 (Rv. 619042 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti - Regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Tentativo di conciliazione antecedente l'entrata in funzione del Co.Re.Com. - Obbligatorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619042-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE

In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, nel regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'art. 1, comma 3, laddove prevede che l'art. 12 dell'annesso Allegato A entri in vigore immediatamente ancorchè non siano funzionanti i Comitati regionali per le comunicazioni e, di conseguenza, che non sia esperibile il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall'art. 3 dello stesso Allegato, va interpretato nel senso che detto tentativo è meramente facoltativo e non obbligatorio quando esso va esercitato dinanzi agli organismi alternativi ai Co.Re.Com. fino al funzionamento effettivo di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)