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Sez. 1, Sentenza n. 19164 del 13/09/2007 (Rv. 599047 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito di lavoro marittimo - Prescrizione - Rinuncia alla stessa da parte del curatore - Eccezione - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599047-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rilevando che nel giudizio d'appello in materia di opposizione allo stato passivo la questione dibattuta concerneva l'individuazione della durata - biennale ovvero quinquennale - della prescrizione del credito di lavoro connesso all'arruolamento marittimo, mentre la questione sollevata in sede di legittimità era relativa alla sussistenza di una rinuncia tacita alla prescrizione, deducibile da pagamenti parziali seguiti all'emissione di un titolo di credito emesso dal fallito).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 373 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)