Sez. 1, Sentenza n. 18429 del 01/08/2013 (Rv. 627877 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Sospensione del termine per proporre appello ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 74 del 2012 nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - - Proponibilità della questione per la prima volta in sede di legittimità - - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si faccia valere per la prima volta in sede di legittimità il diritto della parte alla sospensione del termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122, in relazione ai processi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, trattandosi di questione che doveva essere proposta avanti alla corte territoriale, per essersi già in tale fase del giudizio realizzati i presupposti per l'insorgenza di tale diritto.
Riferimenti normativi: Legge 01/08/2012 num. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)