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Sez. 5, Sentenza n. 16449 del 05/08/2016 (Rv. 640774 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Associazioni sportive dilettantistiche - Esenzioni relative a prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport e dell'educazione fisica - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640774-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)