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Sez. 5, Sentenza n. 22578 del 11/12/2012 (Rv. 625041 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Sesta direttiva - Associazioni sportive dilettantistiche - Esenzioni in favore di prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport e dell'educazione fisica - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625041-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

L'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (secondo la numerazione vigente ratione temporis, e corrispondente al vigente art. 148, in virtù della riforma introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Ne consegue che correttamente il giudice di merito esclude dai suddetti benefici l'associazione sportiva, gestore di una palestra, la quale esiga dalle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all'attività erogata in loro favore, le escluda da tutte le scelte decisive per la vita dell'associazione e preveda la perdita della qualità di associato al cessare della frequentazione della palestra, trattandosi di caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta associazione ad un imprenditore commerciale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)