Sez. L, Sentenza n. 2140 del 11/05/1989 (Rv. 462713 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - COMPORTO PER SOMMATORIA - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - COMPORTO PER SOMMATORIA - MANCANZA DI PREVISIONE CONTRATTUALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione del comporto per sommatoria, in ipotesi di morbilità discontinua ed in Mancanza di relativa previsione contrattuale, il giudice, contemperando equamente gli interessi in conflitto, deve individuare non solo il numero massimo di assenze tollerate, ma anche il cosiddetto termine esterno, e cioè il più ampio arco temporale entro il quale le plurime assenze debbono verificarsi. (nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che l'art. 51 del regolamento aziendale della banca sannitica del 1978, divenuto art. 52 nel regolamento del 1980, disciplini un'ipotesi di comporto per sommatoria per complessivi ventiquattro mesi, trascurando, in particolare, che, mentre il primo comma di detto articolo contempla il caso della malattia unica - della durata massima di diciotto mesi - il terzo comma consente solo che nel computo di tale comporto secco siano cumulate, con il periodo di durata dell'ultima malattia unica, i periodi di malattia verificatisi nei sei mesi precedenti). (V 3849/87, mass n 452725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)