Sez. L, Sentenza n. 3849 del 17/04/1987 (Rv. 452725 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPORTO AI SENSI DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IMPIEGATI E COMMESSI DELLE AZIENDE DI CREDITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPORTO AI SENSI DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IMPIEGATI E COMMESSI DELLE AZIENDE DI CREDITO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è rimessa al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'art. 82 del contratto collettivo per impiegati e commessi delle aziende di credito del 1983 - aveva ritenuto che tale norma, nel prevedere l'assenza per malattia del dipendente, disciplinasse, non soltanto il comporto secco, ma anche quello per sommatoria consentendo il cumulo dei periodi di malattie verificatesi nei sei mesi precedenti l'ultima). (V 705/86, mass n 444266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 00/00/1983 num. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)