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Sez. 3, Sentenza n. 5776 del 03/11/1982 (Rv. 423516 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - INCENDIO DI COSA ASSICURATA - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - ESTENSIONE E LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423516-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - INCENDIO DI COSA ASSICURATA - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE - ESTENSIONE E LIMITI.*

A norma degli artt. 1588, primo comma, e 1589, primo e terzo comma, cod. civ., il conduttore - al di fuori dell'ipotesi di incendio della cosa locata dovuto a causa a lui non imputabile - è comunque tenuto a rispondere dei danni subiti dalla cosa suddetta: nei soli confronti del locatore, se questa non è assicurata; nei confronti dell'assicuratore fino alla concorrenza dell'indennizzo e nei confronti del locatore per l'eventuale differenza, se la cosa è assicurata. Comunque da tale disciplina consegue l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione della responsabilità del conduttore, della esistenza o meno di un rapporto assicurativo stipulato dal locatore, posto che esso inciderebbe solo sull'identificazione dei soggetti verso cui il conduttore medesimo è obbligato, non sull'esistenza e sul contenuto della sua responsabilità (che, salva la prova liberatoria di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 1588 citato, è totale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)