Sez. 3, Sentenza n. 20357 del 21/10/2005 (Rv. 584515 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Incendio - Responsabilità del conduttore - Presunzione di colpa a suo carico - Sussistenza - Inesistenza o limitazione in caso di assicurazione del bene locato - Esclusione - Fondamento - Superamento della presunzione di colpa - Prova a carico del conduttore - Oggetto - Individuazione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE
L'art. 1588 cod. civ. pone a carico del conduttore l'obbligazione di tenere indenne il locatore della perdita e del deterioramento della cosa e la corrispondente responsabilità, se derivante da incendio, non è esclusa o limitata nel caso in cui la cosa sia stata assicurata, a norma del successivo art. 1589 cod. civ., poiché l'assicurazione incide soltanto sulla posizione soggettiva del locatore indennizzato, nel senso che questi, una volta ricevuto il pagamento dell'indennizzo, può pretendere dal conduttore la differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo sofferto. La presunzione di colpa sancita dal suddetto art. 1588 cod. civ. può essere superata dal conduttore solo mediante la prova che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non era a lui imputabile: in difetto di simile dimostrazione, le conseguenze negative riconducibili alla causa sconosciuta rimangono a suo carico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)