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Sez. 6, Sentenza n. 1577 del 14/11/2025 Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 289257-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Esigenze cautelari - Ripresa dei rapporti tra autore del reato e persona offesa - Regole di valutazione - Individuazione di una massima di esperienza secondo cui ciò comporta l’esposizione della persona offesa alla prosecuzione delle condotte abusanti - Esclusione - Conseguenze - Precisazioni.
Stato
decisa il 2025-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289257-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso, in funzione dell'individuazione delle esigenze cautelari, alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest'ultima alla condotta abusante, ma dev'essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all'elaborazione della giurisprudenza sovranazionale.

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/06/2013 num. 77, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Direttive Commissione CEE 14/05/2024 num. 1385

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)