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Sez. 6, Sentenza n. 46797 del 18/10/2023 Cc. (dep. 21/11/2023) Rv. 285542-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Custodia cautelare per il reato di maltrattamenti in famiglia - Pericolo di reiterazione delle esigenze cautelari - Manifestata volontà di separazione legale della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285542-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

In tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Legge 27/06/2013 num. 77, Tratt. Internaz. 11/05/2011

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)