Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 746 del 18/01/2016 (Rv. 638741 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO | Art. 79 d.P.R. n. 131 del 1986 - Retroattività delle disposizioni più favorevoli - Rimborso di imposte già pagate - Ammissibilità - Rispetto del termine del 1 luglio 1986 e di quello triennale di decadenza stabilito dal previgente art. 75 d.P.R. n. 643 del 1972 - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO
In tema d'imposta di registro, il regime transitorio dettato dall'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente al contribuente di usufruire delle disposizioni più favorevoli introdotte dal medesimo decreto presidenziale anche in relazione ad atti stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore (1 luglio 1986), va interpretato, in ordine al diritto al rimborso delle imposte già pagate, nel senso che, ai fini della tempestività della relativa domanda, occorre che questa sia stata presentata non solo entro la suddetta data, ma anche nel rispetto del termine triennale di decadenza - decorrente dalla data del pagamento - stabilito dal previgente art. 75 del d.P.R. n. 634 del 1972, la cui inosservanza comporta la definitività e l'irretrattabilità del rapporto, in relazione al quale è stato effettuato il versamento diretto, e quindi la preclusione all'esercizio del diritto al rimborso. (Nella specie, la S.C. ha rilevato la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso dell'imposta di registro proporzionale su atto di emissione di prestito obbligazionario).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 75, DPR 26/04/1981 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1981 num. 131 art. 77, DPR 26/04/1981 num. 131 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)