Sez. 4, Sentenza n. 2192 del 24/09/1996 Cc. (dep. 09/11/1996) Rv. 206108 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO SOSPENSIVO | Provvedimenti in materia di libertà personale - Esclusione - Appello - Del Pubblico Ministero - Effetto psicologico - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO SOSPENSIVO
Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo, salvo che non si tratti di provvedimenti restrittivi emessi a seguito di appello del pubblico ministero, la cui esecuzione rimane eccezionalmente sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva. (V. Corte Cost. 9400324, pd. 35660).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)