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Sez. 2, Sentenza n. 4639 del 20/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214671 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO SOSPENSIVO | Provvedimenti in tema di libertà personale - Effetto sospensivo - Esclusione - Ordinanza del g.i.p. emessa in pendenza di ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale di annullamento di precedente ordinanza - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214671-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO SOSPENSIVO

Poiché le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno di regola effetto sospensivo (artt. 588, comma 2, e 310, comma 3, cod. proc. pen.) deve considerarsi legittimamente adottata l'ordinanza "de libertate" emessa dal giudice per le indagini preliminari in pendenza del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione di annullamento, da parte del tribunale, di una precedente decisione pronunciata dallo stesso giudice in ordine alla medesima istanza dell'indagato. (Nel caso di specie l'ordinanza cautelare con cui il giudice per le indagini preliminari aveva, su istanza dell'indagato, sostituito la custodia cautelare con l'obbligo di residenza, era stata annullata dal tribunale su appello del pubblico ministero, di cui non era stato acquisito il parere prima della decisione; avverso tale pronuncia di annullamento aveva proposto ricorso per cassazione l'interessato, sulla cui originaria istanza il giudice per le indagini preliminari aveva nuovamente provveduto, con l'ordinanza di cui la Corte ha ritenuto la legittimità, pur in pendenza del predetto ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)