Sez. 2, Sentenza n. 18061 del 27/08/2007 (Rv. 599437 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 202 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 - Ordinanza - Ingiunzione applicativa della sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi - Vizi inerenti all'atto di accertamento dei presupposti per l'applicazione della sanzione principale - Deducibilità - Esclusione - Vizi del procedimento concluso con l'applicazione della sanzione accessoria e del provvedimento sanzionatorio - Deducibilità - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, qualora il pagamento in misura ridotta della sanzione principale irrogata - che implica l'accettazione della sanzione medesima e, quindi, il riconoscimento, da parte dell'autore della violazione, della propria responsabilità e la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale - non estingua del tutto la pretesa sanzionatoria, residuando una sanzione accessoria non spontaneamente adempiuta (come in caso di ordine di ripristino dei luoghi o di rimozione di opere abusive), nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia applicativa della sanzione accessoria non possono essere fatti valere vizi inerenti all'accertamento dei presupposti per l'applicazione della sanzione principale ma possono essere dedotti solo i vizi del procedimento che si conclude con l'applicazione della sanzione accessoria e del provvedimento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 18, Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)