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Sez. 1, Sentenza n. 10790 del 23/07/2002 (Rv. 556139 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ordinanza comminante la sola sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi (art. 22 C.d.S.) - Opposizione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556139-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni pecuniarie, il rimedio dell'opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è ammissibile anche nei confronti dell'ordinanza ingiunzione che si limiti a comminare la sola sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, prevista dalla disposizione dell'art. 22 del codice della strada (in una ipotesi in cui l'ingiunto aveva provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria e s'era opposto avverso il provvedimento prefettizio che gli ordinava il ripristino dei luoghi, la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione sul presupposto che essa poteva essere proposta solo nei confronti dell'ordinanza che commina anche la sanzione pecuniaria e non nei confronti di quella che commina la sola sanzione accessoria).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 22, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 22, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Cod. Strada art. 211, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)