Sez. 1, Sentenza n. 1673 del 03/06/1968 (Rv. 333479 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE- IN GENERE - COMPETENZA DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE- IN GENERE - COMPETENZA DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA EMESSO IL DECRETO - INDEROGABILITA.*
La Competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dall'art. 645 cod.proc.civ. fissata per relationem ed attribuita allo ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile. Su di essa, pertanto, non influiscono, al fine di determinarne l'eventuale spostamento, le norme sulla connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art 40 cpc, sia che ricorrano le particolari ipotesi di connessione previste negli artt. 34, 35 e 36 stesso codice, indipendentemente dal tempo in cui la situazione di connessione sia sorta. Se, per effetto delle domande e delle eccezioni dell'opponente, si ampli il thema decidendum cosi da eccedere la Competenza del giudice dell'opposizione, questi non puo spogliarsi della causa per investirne il giudice superiore, ma deve, invece, in ogni caso ritenerla per pronunziarsi su di essa, disponendone, semmai, la sospensione ove riconosca che la decisione della causa di opposizione dipenda dalla definizione della piu vasta controversia la cui cognizione e rimessa al giudice competente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)