Sez. L, Sentenza n. 8186 del 04/04/2013 (Rv. 626438 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Ferrovie dello Stato s.p.a. - Successione a titolo universale - Legittimazione ad impugnare della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Sussistenza - Fondamento - Condizioni - Proposizione anteriore alla cessione d'azienda a Trenitalia s.p.a. - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
Con riguardo ai giudizi in corso, in cui sia parte Ferrovie dello Stato s.p.a, il subentro nei rapporti attivi e passivi della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. integra una successione a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., con conseguente legittimazione del successore ad impugnare la sentenza e proseguire il processo, sempreché l'impugnazione sia stata promossa anteriormente alla cessione del ramo di azienda a Trenitalia s.p.a., perché in tal caso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, l'impugnazione proposta dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in un giudizio avente ad oggetto differenze retributive spettanti ad un lavoratore già dipendente, all'epoca della proposizione dell'impugnazione, di Trenitalia s.p.a.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)