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Sez. 1, Sentenza n. 6393 del 24/03/1983 Ud. (dep. 09/07/1983) Rv. 159856 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PER SPACCIO DI STUPEFACENTI - PROMOTORI - FONDATORI - ORGANIZZATORI - CAPI - NOZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159856-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE PER SPACCIO DI STUPEFACENTI - PROMOTORI - FONDATORI - ORGANIZZATORI - CAPI - NOZIONI.*

Nell'associazione per delinquere di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975 è promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della societas sceleris; è fondatore colui che partecipa alla sua Costituzione; è organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture; è finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; è capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)