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Sez. 6, Sentenza n. 17224 del 05/10/1989 Ud. (dep. 07/12/1989) Rv. 182784 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - INCRIMINAZIONE DEI FINANZIATORI - PRESUPPOSTI - PREESISTENZA DEL SODALIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182784-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - INCRIMINAZIONE DEI FINANZIATORI - PRESUPPOSTI - PREESISTENZA DEL SODALIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di partecipazione ad un'associazione per delinquere di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975, non è giuridicamente corretto sostenere che l'esistenza del sodalizio costituirebbe il "prius" logico-giuridico per l'incriminazione dei finanziatori. La suddetta norma, infatti, punisce chiunque sovvenga, con erogazione di denaro, un'associazione finalizzata alla consumazione di determinati illeciti in materia di droga, senza distinguere i casi nei quali l'apporto economico serva all'organizzazione della "società" da quelli in cui esso agevoli l'attività di una associazione già sorta. (V mass n 159856).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)