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Sez. 3, Sentenza n. 21301 del 14/10/2011 (Rv. 619714 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Clausola prevedente la responsabilità dell'utilizzatore in caso di perdita della cosa - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619714-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 cod. civ. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)