Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/05/2012 (Rv. 622434 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO | Leasing finanziario - Richiesta di pagamento dei canoni da parte del concedente - Eccezione dell'utilizzatore ex art. 1463 della mancata consegna dei beni da parte del fornitore - Clausola di esonero della responsabilità del concedente per la mancata consegna dei beni - Validità - Esclusione - Accettazione da parte dell'utilizzatore di consegna incompleta - Diritto a sospendere il pagamento dei canoni - Insussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO
Nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni, e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato, e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. Peraltro, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)