Sez. L, Sentenza n. 26840 del 29/11/2013 (Rv. 629312 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Nullità del termine - Risarcimento danni - "Jus superveniens" - Applicabilità - Conseguenze - Divieto di "reformatio in pejus".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di nullità dell'apposizione del termine ad un contratto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce al lavoratore un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2, 5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, è immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti in cassazione, con la conseguenza che, in applicazione del divieto di "reformatio in pejus", deve essere rigettata l'impugnazione avverso la sentenza di merito che abbia determinato il risarcimento del danno in misura comunque superiore a quanto risulterebbe dalla liquidazione della citata indennità nella misura massima.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)