Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 709 del 16/01/2015 (Rv. 633966 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Atto di contestazione di infrazione al codice della strada - Cittadino appartenente a minoranza linguistica slovena - Notifica del verbale dell'infrazione in lingua italiana e successiva traduzione in lingua slovena - Legittimità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, è legittima la notificazione ad un cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena del verbale di contestazione di un'infrazione del codice della strada, redatto in lingua italiana e senza traduzione, intervenuta solo successivamente e su richiesta dell'interessato, poiché la legge e le norme a tutela della suddetta minoranza (in specie l'art. 3 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e l'art. 6 Cost.) non contemplano alcuna nullità, limitandosi a riconoscere al cittadino di lingua slovena il diritto a proporre opposizione nella propria lingua - cui corrisponde il dovere del Prefetto di esaminarlo - e ad ottenere la contestuale traduzione del verbale, la cui inottemperanza è idonea ad integrare una invalidità, denunciabile con l'opposizione, ove ne derivi, e venga allegato, un pregiudizio delle facoltà difensive.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 6, Legge Cost. 31/01/1963 num. 1 art. 3, Legge 14/03/1977 num. 73 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/11/1999 num. 482, Legge 23/02/2001 num. 38 art. 8 CORTE COST., Cod. Strada art. 201 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)