Sez. 2, Sentenza n. 4377 del 23/02/2009 (Rv. 606721 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ingiunzione - Diritto alla traduzione in una lingua conoscibile all'opponente - Esclusione - Fondamento - Differenze con altre ipotesi.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la mancata traduzione della stessa in una lingua conoscibile all'ingiunto-opponente non costituisce autonomo motivo di accoglimento dell'opposizione, non imponendo la legge n. 689 del 1981 un siffatto obbligo alla P.A. - diversamente da quanto previsto, in tema di espulsione degli stranieri, dall'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 e, in tema di diritto dell'imputato ad essere assistito dall'interprete, dall'art. 143 cod. proc. pen. -, e potendo eventualmente trovare applicazione l'art. 122 cod. proc. civ. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha rilevato che la proposizione del ricorso da parte dell'opponente denota l'insussistenza di qualsivoglia violazione in concreto del diritto di difesa).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)