Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 05/05/1982 (Rv. 420696 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - MORTE DI UNA DELLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - POSIZIONE DEGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - APPELLO DI UN COEREDE SENZA LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO AD ALTRO COEREDE - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI COSTUI NEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - MORTE DI UNA DELLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - POSIZIONE DEGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - APPELLO DI UN COEREDE SENZA LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO AD ALTRO COEREDE - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI COSTUI NEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ.*
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.. pertanto, ove uno dei coeredi (nei confronti dei quali il suindicato giudizio sia stato regolarmente riassunto) promuova il giudizio d'appello senza notificare il relativo atto introduttivo ad altro coerede, quest'ultimo ben può, nel costituirsi volontariamente nel procedimento d'impugnazione, proporre appello incidentale tardivo a norma dell'art. 334 cod. proc. civ.. (V 536/82, mass n 418247; (V 256/82, mass n 417957; (V 1632/81, mass n 412303).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)