Sez. 3, Sentenza n. 2931 del 14/05/1984 (Rv. 434973 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DI UNA DELLE PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA GLI EREDI - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DI UNA DELLE PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA GLI EREDI - SUSSISTENZA.*
Qualora nel corso del giudizio muoia una delle parti in causa, la legittimazione passiva (così come quella attiva) si trasmette ai suoi eredi, i quali si trovano, pertanto, tra loro, in una situazione di litisconsorzio necessario, fondato sulla successione nel processo, qualunque sia la natura del rapporto oggetto della lite e, quindi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento del rapporto sostanziale controverso. (V 1463/83, mass n 426288; (V 2827/82, mass n 420696; (Conf 256/82, mass n 417957).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)