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Sez. 1, Sentenza n. 335 del 14/01/2004 (Rv. 569408 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Vendita di beni oggetto di ipoteca - Prevalenza dei crediti ipotecari sui crediti prededucibili - Limiti.
Stato
decisa il 2004-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569408-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE

In sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili che ineriscano ad obbligazioni sorte nell'ambito dell'amministrazione controllata, precedente al fallimento, anche nel caso non vi siano beni diversi da quelli ipotecati sul cui ricavo collocare utilmente i detti crediti prededucibili, salvo che gli stessi si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare o ad amministrare o a liquidare i beni ipotecati, ovvero comunque rechino ai titolari specifiche utilità (non individuabili nella semplice esistenza della procedura di risanamento), e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali, che deve in ogni caso gravare sui beni assoggettati a garanzia reale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)