Sez. 2, Sentenza n. 21706 del 01/08/2024 (Rv. 671988-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Creditore insoddisfatto - Concorrente esperimento del processo esecutivo e del giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Conseguenze - Termine ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'esperimento del giudizio di ottemperanza non presuppone il preventivo infruttuoso esperimento della procedura esecutiva da parte del creditore insoddisfatto, potendo i due rimedi essere azionati anche in via concorrente, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dal momento in cui uno dei due procedimenti sia stato definito con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)