Sez. 3, Sentenza n. 5206 del 15/03/2000 Ud. (dep. 04/05/2000) Rv. 216067 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Certificato prevenzione incendi - Istituto scolastico - Necessità di rilascio - Tutela penale - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Devono ritenersi tuttora penalmente assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle "aziende e lavorazioni" specificamente indicate nelle tabelle "A" e "B" approvate con d.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del Corpo dei Vigili del Fuoco); non lo sono, invece, le "attività" individuate con il Decreto del Ministro dell'Interno del 16.2.1982. (Nella fattispecie, relativa a condanna dell'Assessore dei Lavori pubblici del Comune in quanto un istituto scolastico era privo di certificato antincendio, deve escludersi la sussistenza del reato "de quo" perché, mentre il citato decreto ministeriale, al punto 85, pone, tra le attività soggette al rilascio del detto certificato, "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti", nulla di simile è previsto dalle tabelle sopra richiamate del d.P.R. del '59.)
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 36, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST., DPR 26/05/1959 num. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)